Art. 1.

      1. Alla lettera b) del numero 2, del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: «In tutti i predetti casi» fino a: «trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di prole minorenne, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale».